archivio Lavoro

archivio Lavoro
Giurisprudenza
Convertito con Legge 3 luglio 2023 n. 85 il Decreto Lavoro (D.L.48/2023)
Fra le varie novità, una maggior flessibilità nell’utilizzo dei contratti a termine con superamento di alcune restrizioni previste dal Decreto Dignità (D.Lgs. 81/2015): vengono introdotte nuove causali per i casi di proroga o rinnovo dopo i primi 12 mesi (che restano il limite per i contratti privi di causale). Sarà possibile estenderne la durata, solo:
-nei casi previsti dai contratti collettivi (ex art.51, D.Lgs. n. 81/2015);
-qualora i CCNL non indichino tali ipotesi entro il 30.04.2024, sulla base di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
-in caso di necessità di sostituire altri lavoratori;
Necessaria la previa contestazione della recidiva ai fini del licenziamento disciplinare.
Secondo la Suprema Corte, è necessario che la recidiva venga previamente contestata al lavoratore ai sensi dell'art. 7 L.n.300/70 (Statuto dei Lavoratori), qualora si intenda porla a fondamento di un licenziamento disciplinare. La Cassazione ha infatti ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento nel quale vengono in rilievo precedenti addebiti sanzionati (la c.d. recidiva), non sarebbe necessaria una preventiva contestazione degli stessi, in quanto già effettuata in occasione dell'irrogazione delle precedenti sanzioni disciplinari.
Osserva la Corte come il procedimento d'irrogazione del licenziamento disciplinare sia, invero, del tutto autonomo e svincolato da quello inerente precedenti sanzioni disciplinari. Diversamente il lavoratore non sarebbe posto in condizione di adeguatamente difendersi, non essendogli stato preventivamente comunicata l'intenzione del datore di porre a base dell'irrogando licenziamento anche fatti per i quali era stato, in passato, irrogata sanzione disciplinare. (Cassazione Sezione Lavoro n. 23924 del 25 novembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Napoletano).
CCNL e minimi retributivi ex art. 36 Cost.
Seguendo quello che oramai è un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Cassazione, con la Sentenza n. 21274 del 15 ottobre 2010, ha ribadito come, anche il datore di lavoro il quale non sia iscritto ad alcuna organizzazione sindacale, sia comunque tenuto ad applicare la parte economica dei contratti collettivi e in particolare quella concernente i minimi retributivi non derogabili; appare infatti questo l’unico riferimento oggettivo che consenta di individuare quale sia, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, la retribuzione proporzionata ed adeguata cui il lavoratore ha diritto in ragione della quantità e qualità del lavoro che presta (e che dovrebbe essere comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa).
Onere di allegazione dei Contratti collettivi
Seguendo Le Sezioni Unite della S.C. hanno risolto un contrasto di giurisprudenza in tema di produzione del contratto collettivo di diritto privato in Cassazione, affermando che l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi, previsto a pena di improcedibilità, riguarda il contratto nel testo integrale e non le singole clausole invocate. (Cass. S.U. n. 20075 del 23 settembre 2010)
Orario di Lavoro
La Suprema Corte ha stabilito come il tempo necessario alla timbratura del cartellino, così come quello richiesto per indossare gli indumenti da lavoro, sia una messa a disposizione delle energie a favore del datore di lavoro, e deve essere pertanto retribuito. Osserva infatti la Corte che, “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104, secondo comma, c.c.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.” (Cassazione civile sez. lavoro del 10 settembre 2010, n. 19358)
Tempestività dell'impugnazione del licenziamento
L’impugnazione del licenziamento spedita al datore di lavoro tramite raccomandata si considera tempestiva quando l’affidamento alla Posta avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, indipendentemente dalla data di ricezione del plico. (Cass. civile, sez. unite, 14 aprile 2010, n.8830)
Stipula del contratto a termine
La Corte di Cassazione, ha stabilito che la stipulazione di un contratto a tempo determinato non può essere ricondotta a strumento comune di assunzione al lavoro. Un divieto in tal senso appare contenuto già nella legge regolatrice di tale tipologia contrattuale (D.lgs 368/2001) che richiede, in sede di formulazione in forma scritta del relativo contratto, la puntuale specificazione della concreta esigenza che giustifica l’apposizione del termine. (Cass. sezione lavoro, nr. 6328 del 16 marzo 2010)
Onere di contestazione specifica degli addebiti disciplinari a carico del lavoratore
La Corte di Cassazione ha stabilito che nei procedimenti in materia di lavoro, in sede di giudizio la parte cui sia stato mosso un addebito disciplinare riferito a fatti circostanziati non può limitarsi ad una contestazione generica, ma deve rispondere a sua volta in maniera specifica, contrapponendo specifici elementi diversi, tali da escludere l'esistenza di quelli posti a base dell'addebito. (Cass. n. 3604 del 16 Febbraio 2010)
Licenziamento a seguito di CIGS
La Corte di Cassazione, ha affermato che l’impresa, la quale abbia fatto ricorso alla CIGS ed alla mobilità, non sia tenuta -all’atto del licenziamento collettivo dei lavoratori ritenuti in esubero- al rispetto dei requisiti numerici previsti dall’articolo 24 della legge 223/1991 (cinque licenziamenti nell'arco di 120 gg. per unità produttiva), potendo invece procedere al licenziamento anche si un solo dipendente. (Cass. n. 2734/2010)
Assistenza in fase di audizione nelle procedure disciplinari
La Cassazione ha affermato che il lavoratore in sede di audizione ex art. 7 della legge n. 300/1970 può essere sentito a difesa soltanto con l’assistenza di un rappresentante sindacale e non di un legale di fiducia, essendo tale compito riservato, per legge, soltanto ad una organizzazione sindacale cui lo stesso aderisca o abbia conferito mandato. (Cass. n.26023/2009)
TFR e Cessione di Azienda
La Cassazione ha affermato che nel caso di cessione delle attività e delle passività o dell'azienda, il trattamento di fine rapporto può essere fatto valere in giudizio - dai lavoratori - contro l'azienda cessionaria solo se lo stesso credito risulta dallo stato passivo. (Cass. n. 24098 del 13 novembre 2009)
Indennità di preavviso nel rapporto di lavoro domestico
la Cassazione ha affermato che in caso di richiesta del pagamento dell'indennità di preavviso nel rapporto di lavoro del collaboratore domestico, incombe soltanto a quest'ultimo la dimostrazione della cessazione del rapporto di lavoro, mentre ricade sul datore la dimostrazione che il rapporto si è risolto per dimissioni del lavoratore. (Cass. n. 21311 del ottobre 2009)
Tempestività della sanzione disciplinare
La Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione disciplinare deve avvenire in modo tempestivo in relazione al momento in cui i fatti da contestare sussistono, sia perché il datore di lavoro, una volta acquisiti tutti gli elementi della vicenda, è interessato a promuovere il procedimento disciplinare, sia perché il lavoratore ha, a propria volta, l'interesse ad un avvio rapido del procedimento per tutelare la propria difesa ed evitare la situazione di incertezza in relazione al rapporto di lavoro. (Cass. 28448/2008)
Prescrizione del TFR e pagamento a carico del fondo di garanzia presso l'INPS
La Cassazione ha affermato che secondo l'art. 2 della legge n. 297/82 il lavoratore può insinuarsi nello stato passivo del proprio datore di lavoro anche tardivamente e conseguentemente, soltanto dopo l'ammissione al passivo può presentare la domanda al fondo di garanzia INPS. Conseguentemente la prescrizione non può partire prima di tale data in quanto non è possibile presentare istanza ll'INPS prima dell'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro e prima che il credito per il TFR sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare. (Cass. n. 3939 del 26 febbraio 2004)
Via San Francesco n.32 35010 • Limena (PD)
tel 049.5390473 • fax 049.5390472
e-mail: avv.simeoni@studiosimeoni.com
e-mail certificata (pec): gianluca.simeoni@ordineavvocatipadova.it
p.iva : 04165330285
Copyright © 2010 Tutti i diritti riservati -avv. Gianluca Simeoni c.f. smnglc72m04g224u