Novità e Giurisprudenza

 
 



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ARCHIVIO CIVILE

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Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza del 30 gennaio 2024 n. 2739   


La Suprema Corte, in questa recente sentenza, ha ribadito su quale parte ricada l’onere della prova in caso di contestazione del giustificato motivo di licenziamento. Riprendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale è stato deciso come “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”




Aggiornamento: conflitto giurisprudenziale superato a seguito della modifica operata all'articolo 645 c.p.c. dalla L.n.218/2011

Nella nuova formulazione dell'art. 645 c.p.c. Espunto il riferimento alla dimidiazione dei termini.


E' entrata in vigore il 20 gennaio 2012, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2012 la legge 29 dicembre 2011 n. 218 con la quale si modifica l’articolo 645 e viene fornita “interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”.

Viene così di fatto ad essere completamente superata la posizione espressa dalle Sezioni Unite, nella sentenza 19426/2010, che aveva già sollevato diverse critiche.

Il nuovo testo dell'art. 645 recita : Opposizione . L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinche’ ne prenda nota del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.“.

Con la  L.218/11, il legislatore, all'art. 2,  si è preoccupato  altresì di fornire un'interpretazione relativa alla disciplina applicabile ai giudizi instaurati nel vigore della previgente normativa, indicando come : “Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice“.


Il testo della L.n. 218 del 2010 disponibile qui



L’INPS fornisce chiarimenti sull’applicazione della “finestra mobile”


Alcune precisazioni sull’applicazione della c.d. “finestra mobile” introdotta dalla legge n.122/2010, sono state fornite dall’INPS con la circolare n.53/2011 del 16 marzo 2011. La citata norma ha fissato l’effettiva decorrenza della pensione posticipandola 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo per i lavoratori autonomi.

L’Istituto, in sintonia con il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.04/UL/000911/P del 22/02/2011, ha inteso chiarire, che la nuova disciplina verrà applicata solo a coloro che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 1° gennaio 2011.

Con la medesima circolare viene chiarito inoltre che la nuova normativa sulla decorrenza della pensione, troverà applicazione anche ai  soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle lavoratrici che accendono alla pensione di anzianità a 57 anni con il regime sperimentale di cui all’art.1 c.9 L.n.243/2004.


Il testo integrale della circolare 53/2011 INPS è disponibile qui


Nuove modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria di assunzione.

Nuove modalità di pagamento dei contributi.


Con circolare n.49 del 11.03.2011, l’INPS ha indicato le nuove modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico che entreranno in vigore dal 1° aprile 2011. Da tale data viene messo a disposizione dei cittadini sul sito dell’Istituto, un apposito servizio online per l’inoltro delle comunicazioni. Per facilitare l’utente nella predisposizione, sono stati previsti, nella fase di acquisizione, una serie di controlli sulla correttezza e sulla coerenza dei dati inseriti.

Per quanto riguarda l’iscrizione del rapporto di lavoro, una volta completato l’invio telematico, sarà possibile stampare una ricevuta di presentazione, nella quale saranno riportati tutti i dati inseriti dall’utente, il numero attribuito dall’Istituto quale codice del rapporto di lavoro e la data di invio. Le comunicazioni potranno essere inoltrate anche per il tramite di consulenti e liberi professionisti abilitati, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e rivolgendosi al Contract Center Multicanale Inps-Inail (numero verde 803 164) che provvederà all’acquisizione della comunicazione, previa identificazione del soggetto dichiarante.

Novità anche per quanto riguarda il versamento dei contributi. Dal 1° aprile il versamento potrà essere effettuato esclusivamente attraverso gli aderenti al circuito “Reti Amiche” (tabaccherie convenzionate, sportelli Unicredit S.p.A.); on line sul sito dell’INPS; telefonando al Contract Center tramite Carta di Credito; con bollettini MAV.


Il testo della circolare 49/2011 INPS è disponibile qui



Collegato Lavoro: dubbi di costituzionalità sul nuovo regime sanzionatorio per le ipotesi  di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro.


Con ordinanza interlocutoria n. 2112/2011, depositata il 28 gennaio 2011, la Corte di Cassazione si è espressa ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 5 e 6, l. 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost. ed ha così rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

In primo luogo, la Corte ha interpretato il comma 7 dell'art. 32 della citata legge, nel senso che la nuova normativa, introdotta in materia di risarcimento per l'illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, debba applicarsi non solo ai giudizi di merito ma anche a quelli pendenti in Cassazione. Secondo la Corte, infatti, diversamente ritenendo, si arriverebbe “a discriminare fra situazioni diverse, in base alla circostanza, del tutto accidentale,  di una pendenza della lite giudiziaria (in una od altra fase)” adottando “un regime risarcitorio diverso a seconda che i processi pendano nel merito oppure in Cassazione”.

La Corte ha puntualizzato come l'illegittima apposizione del termine non venga comunque ad incidere sulla continuità del rapporto, che continua pertanto a produrre  i propri effetti. Nell'ordinanza viene altresì ribadito l'univoco orientamento giurisprudenziale, secondo cui alle ipotesi di nullità del termine apposto, non potesse applicarsi la tutela prevista dall'art. 18 L.300/70, bensì il danno andasse risarcito sulla base degli ordinare criteri civilistici relativi all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Tale danno era quindi rappresentato, essenzialmente dalle retribuzioni non percepite “dal momento dell'inutile offerta delle proprie prestazioni e fino al momento dell'effettiva riammissione in servizio.” La normativa introdotta dal Collegato Lavoro, ha invece previsto, in luogo di tale risarcimento, il pagamento in favore del lavoratore, di un'indennità onnicomprensiva (in misura compresa fra le 2,5 e le 12 mensilità).

La Suprema Corte ha osservato come ciò sia in contrasto  con i principi di ragionevolezza, nonché di effettività del rimedio giurisdizionale espressi dagli art. 3, secondo c., 24 e 111 Cost. La Cassazione ha inoltre evidenziato la lesione del diritto al lavoro, sancito dall'art. 4 Cost.  La liquidazione di un'indennità sproporzionata per difetto, rispetto all'ammontare del danno, può infatti indurre il datore di lavoro a persistere nel proprio inadempimento, anche in virtù della inapplicabilità, alle controversie in materia di lavoro, dell’art. 614 bis c.p.c., che sanziona la non attuazione degli obblighi di fare infungibili.

Viene infine rilevato un ulteriore contrasto con l’art. 117 Cost., per violazione dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 6, 1° c., prevede il diritto al giusto processo ed impone al potere legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla decisione di una singola controversia o su un gruppo di esse.


Il testo integrale del provvedimento è disponibile qui



Nuovi Minimi Retributivi e Contributivi per i Lavoratori Domestici dal 1° Gennaio 2011

In data 21/1/2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita la Commissione Nazionale istituita sulla base dell'art. 43 CCNL Lavoro Domestico. Nell'occasione è stato sottoscritto l’accordo economico per determinare i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita (art. 36). Hanno sottoscritto l'intesta i rappresentanti di FIDALDO,  DOMINA, EDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

Gli aggiornamenti hanno effetto con decorrenza 1/1/2011, ed interessano le tabelle A, B, C, D e E ed i valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base dei dati ISTAT rilevati secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL del lavoro domestico del 16/2/2007.


Qui il testo dell'accordo con le relative tabelle.



Giurisprudenza del Lavoro:




Lavoro straordinario e danno biologico da stress psico-fisico. Valutazione medico legale.


Con sentenza n.5437 del 08.03.2011 (qui il testo integrale) la Cassazione ha affermato il diritto al risarcimento del danno biologico per usura da stress psico-fisico, a favore di un lavoratore costretto a svolgere un numero rilevante e continuativo di ore di straordinario.

La Corte ha peraltro precisato come la liquidazione del suddetto danno, non possa essere effettuata in via equitativa, essendo piuttosto necessaria una valutazione medico-legale. In tal senso, la Cassazione indica come la via “più naturale” sia quella di una consulenza medico-legale, ben potendo essere comunque lo stesso Giudice ad effettuare direttamente la valutazione, “a condizione che basi la sua scelta su di un fondamento medico legale ”. (Cass. Sez.Lav. n.5437/2011)



Il giudice non è vincolato alle ipotesi di licenziamento previste nel CCNL.


La Sezione Lavoro ha chiarito che il Giudice, nel verificare la legittimità di un licenziamento per giusta causa, non debba essere vincolato alle ipotesi eventualmente previste dalla contrattazione collettiva. Secondo la Cassazione è necessario, piuttosto, verificare se queste siano conformi al dettato dell’art.2119 c.c.., norma inderogabile che disciplina appunto il recesso per giusta causa. Spetta inoltre al Tribunale, il compito di accertare se, quanto contestato al lavoratore, rivesta caratteri di gravità tali da giustificare il licenziamento; in tal senso andrà considerata anche quale sia stata l’effettiva volontà che ha motivato la condotta del dipendente. (Cass. n.5095 2 marzo 2011)


Contestazione del demansionamento: successiva impossibilità di accettare mansioni inferiori.


Secondo la Suprema Corte, il dipendente che abbia contestato avanti al Giudice il proprio asserito demansionamento, non potrà in seguito, anche se questa rappresenti l’unica possibilità di evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, accettare di essere adibito a mansioni inferiori. (Cass. 3968/2011)



Conciliazione in sede sindacale: contestualità delle sottoscrizioni.


Il mancato rispetto delle formalità nell'ambito della conciliazione ex art. 411 c.p.c., esperita in sede sindacale, può incidere sulla tutela dei diritti del lavoratore. E' questa l'opinione della Corte di Cassazione che, ha stabilito come la mancata contestuale sottoscrizione del verbale di accordo da parte del lavoratore e del sindacalista che lo assiste, faccia venire meno  quella funzione di supporto e di garanzia che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa. (Cass. 3237/2011)



Comporto e obbligo di motivazione.


Con sentenza del 27 gennaio 2011, la Cassazione si è pronunziata nel senso di una netta distinzione fra il licenziamento disciplinare e quello intimato per superamento del periodo di comporto. La S.C. ha infatti evidenziato come quest'ultimo configuri un'ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo e non discenda da un procedimento disciplinare.

Nella lettera con cui viene comunicato, sarà pertanto sufficiente una mera indicazione del periodo di comporto e non una descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale o una puntuale indicazione dei singoli giorni di assenza. (Cass. n.1953 27 gennaio 2011)




Lavoro domestico subordinato o rapporto c.d. alla pari.


Con la sentenza del 21 dicembre 2010, la Suprema corte ha chiarito che, “lo scambio di prestazioni di lavoro domestico rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto e alloggio e retribuzione pecuniaria sia pure modesta dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, ove non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari, richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304.” (Cass.  n. 25859/10)




Necessaria la previa contestazione della recidiva ai fini del licenziamento disciplinare.


Secondo la Suprema Corte, è necessario che la recidiva venga previamente contestata al lavoratore ai sensi dell'art. 7 L.n.300/70 (Statuto dei Lavoratori), qualora si intenda porla a fondamento di un licenziamento disciplinare. La Cassazione ha infatti ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento nel quale vengono in rilievo precedenti addebiti sanzionati  (la c.d. recidiva), non sarebbe necessaria una preventiva contestazione degli stessi, in quanto già effettuata in occasione dell'irrogazione delle precedenti sanzioni disciplinari.

Osserva la Corte come il procedimento d'irrogazione del licenziamento disciplinare sia, invero, del tutto autonomo e svincolato da quello inerente precedenti sanzioni disciplinari. Diversamente il lavoratore non sarebbe posto in condizione di adeguatamente difendersi, non essendogli stato preventivamente comunicata l'intenzione del datore di porre a base dell'irrogando licenziamento anche fatti per i quali era stato, in passato, irrogata sanzione disciplinare.  (Cassazione Sezione Lavoro n. 23924 del 25 novembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Napoletano).




Giurisprudenza Civile:



Riduzione della clausola penale.


La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, è assimilabile alla clausola penale, e la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività. (Cass. 23273 del 18 novembre 2010)